Eredità da defunti in altri Paesi Ue: come funziona il nuovo certificato successorio europeo

Un documento per richiedere l’eredità quando il defunto era residente in un Paese dell’Unione Europea diverso da quello dove risiedono coloro che vorrebbero/dovrebbero usufruirne: è quanto ci si propone di realizzare attraverso il CSE, il certificato successorio europeo,”CSE” disciplinato negli artt. 62-73 del Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio entrato in vigore lo scorso 17 agosto. In realtà, oltre che i possibili eredi, il certificato è richiedibile anche da legatari, esecutori testamentari e amministratori dell’eredità.

Il vademecum. Col seguente breve vademecum, che non costituisce in alcun modo un parere legale in materia, ci si propone di far conoscere, con terminologia immediata e semplice ma aderente al testo normativo, uno strumento di pratica utilità per il cittadino.   E’ importante sottolineare, al fine di evitare equivoci, che alcuni Paesi membri, la Gran Bretagna, l’Irlanda e la Danimarca, non hanno partecipato all’adozione del detto Regolamento e pertanto non ne sono soggetti né vincolati

A cosa serve e quali effetti produce? Individuare lo Stato competente al rilascio del certificato è sicuramente un aspetto molto importante ed in alcune situazioni anche molto complesso. Generalmente si tratta dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Nel caso una persona decida che la propria successione sia regolata dalla legge dello Stato di cui ha cittadinanza al momento della scelta o della morte, lo Stato competente al rilascio del certificato sarà invece quello di cittadinanza (art. 64).

Esempio su Berlino.  Se un cittadino italiano risiedeva abitualmente a Berlino prima del decesso e non aveva scelto la legge italiana quale legge applicabile alla sua successione ed era proprietario di beni in Spagna, il certificato successorio europeo relativo alla sua successione dovrà essere richiesto in Germania ed utilizzato in Spagna. E non solo. Il certificato successorio europeo che – va precisato – non è obbligatorio nè sostitutivo dei documenti sinora utilizzati nei Paesi membri ai medesimi fini, una volta rilasciato produce i suoi effetti in tutti i paesi membri, ivi compreso quello del rilascio, senza che si renda necessario procedere ad alcun riconoscimento. Quindi, se il defunto di cui sopra aveva beni anche a Parigi, il certificato rilasciato in Germania potrà essere utilizzato anche in Francia.

Gli effetti del certificato. Sono specificamente indicati nell’art. 69 ove si evince che quanto riportato nel certificato si presume corretto e veritiero e che quindi chiunque esegua pagamenti o consegni beni ai soggetti indicati nel certificato come legittimati a ricerverli, si presume abbia compiuto attività nei confronti dei soggetti legittimati a ricevere, salvo il caso fosse al corrente della non veridicità delle informazioni per colpa grave.

Chi può richiederlo e come. Il certificato può essere richiesto dagli eredi, dai legatari, dagli esecutori testamentari o dagli amministratori dell’eredità ed è rilasciato da un organo giurisdizionale o da un’altra autorità competente in forza del diritto nazionale (art. 64). In Italia, per esempio, possono essere rilasciati da un notaio, mentre in Germania sempre da un notaio o dal giudice competente per la successione.

Come si ottiene. Si riceve presentando una domanda all’autorità emittente che, esaminata la richiesta, rilascia il certificato utilizzando un modello prestabilito. Va precisato che l’originale del certificato viene conservato agli atti dell’autorità che l’ha emesso mentre alla parte richiedente e a chi dimostri di avervi interesse ne viene rilasciata una o più copie autentiche. I dati necessari alla compilazione come del resto il contenuto del certificato ed altre indicazioni relative all’intera procedura di rilascio sono disciplinati negli artt. 63-70 del citato Regolamento.

La durata del certificato. L’art. 70 dispone che le copie autentiche rimangano valide per un periodo di sei mesi, trascorso il quale è necessario chiedere una proroga della sua validità oppure il rilascio di una nuova copia. In casi eccezionali, l’autorità emittente può disporre che valga per un periodo più lungo.

Il rilascio può essere negato. L’autorità a cui si richiede il certificato può negare il rilascio in due situazioni: nel caso ci siano elementi da certificare che sono oggetto di contestazione oppure nel caso in cui il certificato non sia conforme ad una decisione precedentemente adottata in merito ai medesimi elementi (art.67). Tuttavia, in caso di diniego, chiunque abbia diritto di richiedere il certificato può proporre ricorso innanzi all’autorità giudiziaria dello Stato di emissione in conformità alla legge di tale Stato (art. 72).

Rettifiche, modifiche e revoche. Il certificato può essere rettificato nel caso di errore materiale oppure modificato o revocato nel caso venga accertato che il certificato od alcuni suoi elementi non corrispondano a verità. Contro queste decisioni, chiunque dimostri di avere interesse può presentare ricorso innanzi all’autorità giudiziaria dello Stato di emissione in conformità alla legge di tale Stato (artt.71-72).

La possibile sospensione.  L’efficacia del certificato può essere sospesa in due casi: se viene richiesta la modifica o la revoca del certificato e fino a che l’autorità non decida in merito oppure durante un ricorso presentato ai sensi dell’art. 72. Nel primo caso è disposta dall’autorità che ha rilasciato il certificato su richiesta del richiedente e di chiunque dimostri di avervi interesse, nel secondo caso è disposta dall’autorità giuridiziaria su istanza di chiunque sia legittimato a presentare ricorso (art. 73).

Photo: © Ken Mayer -Last Will And Testament – CC BY SA 2.0

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