Berlino, farmacista nega la pillola del giorno dopo. Il tribunale: “Scrupoli di coscienza? Faccia altro lavoro”
Qualche giorno fa, l’OVG di Berlino-Brandeburgo ha stabilito che un farmacista non può, per motivi di coscienza, rifiutarsi di fornire la pillola del giorno dopo
La sentenza del Tribunale arriva a seguito di un episodio controverso avvenuto in Germania. Un farmacista si è ripetutamente rifiutato di dispensare la pillola del giorno dopo, la quale, oltretutto, non era nemmeno reperibile nella sua farmacia. Per difendere la sua scelta, il farmacista ha fatto appello alla sua coscienza, sostenendo che fornire il farmaco significava “partecipare all’uccisione di una vita già creata”.
Tuttavia, nella sentenza del 26 giugno 2024 (caso numero 90 H 1/20), il Tribunale Amministrativo Superiore di Berlino-Brandeburgo (OVG), in qualità di tribunale superiore per le professioni mediche, ha stabilito che un farmacista autonomo e la sua farmacia devono rispettare l’obbligo legale di fornire medicinali. La pillola del giorno dopo è stata dunque dichiarata un medicinale riservato alla farmacia che deve essere fornito indipendentemente dalle obiezioni di coscienza. Di fronte a questa decisione, la Corte ha invitato i farmacisti che vivono conflitti di coscienza a considerare altri sbocchi professionali dove tali conflitti non sussistano.
Il farmacista in questione potrebbe però fare ricorso alla Corte Costituzionale, appellandosi alle leggi della Costituzione tedesca che tutelano la libertà di coscienza e l’obiezione di coscienza in campo medico/farmaceutico.
Libertà di coscienza in Germania
In Germania, la libertà di coscienza è un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione, che garantisce a ogni individuo il diritto di agire in conformità con le proprie convinzioni morali e religiose. Questo principio si estende anche al campo medico attraverso l’obiezione di coscienza, consentendo ai professionisti sanitari di rifiutarsi di eseguire procedure che contravvengano ai propri principi etici, come l’aborto o l’eutanasia e persino la vendita della pillola del giorno dopo. Tuttavia, questa libertà è bilanciata dal dovere di garantire l’accesso ai servizi sanitari essenziali per i pazienti, richiedendo spesso che l’obiettore indirizzi il paziente a un altro medico o farmacista non obiettore per assicurare la continuità delle cure.
Obiezione di coscienza e pillola del giorno dopo
In Germania (come anche in Italia), sebbene la pillola del giorno dopo sia considerata sicura e legale, i medici/farmacisti possono rifiutarsi di prescriverla o distribuirla per motivi di coscienza. Queste obiezioni di coscienza spesso derivano dalla convinzione errata che il farmaco abbia effetti abortivi. A tal proposito, la scienza arriva in aiuto e chiarisce che la pillola del giorno dopo è un metodo contraccettivo di emergenza, efficace nel prevenire una gravidanza se assunta entro pochi giorni da un rapporto sessuale non protetto.
Nel formulare la sentenza, nessuna argomentazione relativa alla libertà di coscienza e alla sua tutela costituzionale ha potuto assolvere il farmacista.
La sentenza del Tribunale Amministrativo Superiore di Berlino-Brandeburgo ha stabilito che il farmacista non poteva rifiutarsi di distribuire il farmaco, in quanto tale azione viola l’obbligo legale di fornire medicinali ai richiedenti. Secondo la Corte, chi decide di gestire una farmacia pubblica deve garantire un’assistenza completa. Chi non riesce ad accettare questa condizione dovrebbe considerare di diventare lavoratore autonomo o cercarsi altri sbocchi professionali per i farmacisti in cui questo conflitto di coscienza non sussiste.
Il Possibile Ricorso del Farmacista
Nonostante la corte abbia stabilito che il farmacista ha violato i diritti dei pazienti e la scienza esponga delle falle sostanziali tra pillola del giorno dopo e obiezione di coscienza, secondo la costituzione tedesca, il farmacista che ha negato l’acquisto della pillola del giorno dopo avrebbe agito in maniera legale. Come già annunciato, il farmacista in questione ha semplicemente messo in pratica il diritto alla libertà di coscienza (art. 4 cpv. 1 GG) e alla libertà di professione (art. 12 cpv. 1 GG). Per questi motivi il farmacista potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Federale e, se necessario, successivamente alla Corte Costituzionale.