Come funziona il sistema elettorale tedesco, modello che l’Italia potrebbe copiare

Una breve guida per capire come e perché il modello tedesco è spesso citato come un esempio a cui dovrebbe ispirarsi l’Italia

di Alberto Agnelli

Cerchiamo di capire come funziona il meccanismo elettorale attraverso il quale vengono eletti i membri del Parlamento tedesco (Bundestag) per i successivi quattro anni e come si arriva all’individuazione del/la Cancelliere/a.

Innanzitutto va specificato che con il voto non viene direttamente eletto o nominato il Cancelliere. L’elezionriguarda i membri del Bundestag e – in maniera analoga all’Italia – non vi è elezione diretta del premier (che, in Germania, è appunto chiamato Cancelliere e corrisponde, in Italia, al Presidente del Consiglio).

Solo successivamente al voto di settembre, in virtù dell’esito della votazione e della rappresentanza dei vari partiti nell’assemblea parlamentare, vengono definite le alleanze di governo e si avviano delle consultazioni attraverso le quali il Presidente della Repubblica Federale tedesca arriva a individuare e proporre al Parlamento l’elezione di un Cancelliere.

L’elezione del Cancelliere nel sistema elettorale tedesco

È quindi il Bundestag a eleggere il capo del governo tedesco e non i cittadini direttamente.

Una volta eletto dal Bundestag, il Cancelliere è poi formalmente nominato dal Presidente federale, che provvede anche alla nomina dei ministri del Governo federale. Sebbene non vi sia elezione diretta, i maggiori partiti tedeschi hanno però indicato il nome del proprio candidato o candidata alla Cancelleria di Berlino (Spitzenkandidaten) in caso di vittoria alle elezioni.

Il meccanismo di voto

Anche per quanto riguarda il meccanismo di voto e di elezione dei parlamentari, le regole sono un po’ più complesse di quanto venga normalmente rappresentato.

Infatti, quando si parla di legge elettorale tedesca, soprattutto nell’ambito del dibattito politico italiano, ci si limita a evidenziare due elementi principali: primo, il fatto che si tratta di un sistema proporzionale, vale a dire che ogni partito ottiene un numero di seggi in proporzione al numero di voti ottenuto; secondo, l’esistenza dello “sbarramento”, ovvero la soglia percentuale di voti (5%) al di sotto della quale un partito non accede al Parlamento e quindi viene escluso dalla ripartizione dei seggi.

In realtà però il sistema elettorale tedesco presenta anche tratti caratteristici dei sistemi maggioritari, in quanto è prevista l’elezione diretta di parlamentari in collegi uninominali (Wahlkreisen).

In termini generali, sul totale (base) di 598 membri del Bundestag, la metà è costituita dai candidati eletti direttamente dai cittadini (c.d. “mandati diretti”). Infatti, il territorio tedesco è diviso ai fini elettorali in 299 circoscrizioni o collegi, nell’ambito dei quali vengono eletti altrettanti deputati: il candidato che prende più voti nel collegio viene direttamente eletto in Parlamento. Ad esempio, a Berlino ci sono 12 collegi: a seconda della zona di appartenenza, quindi, il cittadino berlinese avrà sulla scheda elettorale nomi diversi di candidati e potrà scegliere tra uno di essi.

Sistema misto

Per assicurare questo sistema “misto”, la scheda elettorale sottoposta ai cittadini tedeschi è divisa in due parti, con possibilità per l’elettore di esprimere due voti, anche disgiunti.

Il “primo voto” (Erststimme) riguarda la preferenza che il cittadino esprime per un candidato o una candidata tra quelli che si presentano nel suo collegio di appartenenza (Direktkandidaten).

Il “secondo voto” (Zweitstimme) riguarda la preferenza che il cittadino esprime per un partito. Sulla base delle preferenze espresse dai cittadini con il “secondo voto”, viene quindi calcolata la percentuale ottenuta a livello nazionale e la conseguente ripartizione dei seggi in Parlamento, applicando la soglia di sbarramento: i partiti che prendono meno del 5% stanno fuori. Invero, secondo la legge, se un partito ottiene tre mandati diretti ha comunque diritto a dei seggi in Parlamento, anche se ha preso meno del 5% dei voti su base proporzionale.

In una situazione standard (ipotetica) potrebbe così accadere che il partito Alfa prenda il 25% dei voti a livello nazionale, avendo diritto – ad esempio – a 200 deputati in Parlamento. Se il partito Alfa ha vinto anche in 70 collegi uninominali, la legge prevede che dei 200 posti a cui ha diritto in Parlamento, 70 vengano “riempiti” dai candidati eletti direttamente dai cittadini, mentre gli altri 130 saranno presi da liste di candidati definite internamente dallo stesso partito Alfa, a livello regionale, prima delle elezioni.

La combinazione di questi due meccanismi (proporzionale con sbarramento e uninominale) può però dare origine a situazioni particolari.

Cosa succede, ad esempio, se un partito vince in un numero di collegi (e quindi di seggi) superiore a quello che gli spetterebbe a livello proporzionale?

Riprendendo l’esempio di prima, cosa accade se il partito Alfa prende l’8%, avendo diritto – per ipotesi – a 60 seggi e vince però in 70 collegi uninominali?

In questo caso la legge prevede che i candidati eletti direttamente dai cittadini abbiano comunque diritto ad entrare in Parlamento. Pertanto, se un partito ottiene un numero di mandati diretti superiore ai seggi a cui avrebbe diritto, il numero complessivo dei membri del Bundestag viene innalzato. Per questo motivo il numero non è fisso, ma varia in funzione dei risultati elettorali effettivi e può cambiare ogni quattro anni, come infatti accade. Il Parlamento uscente è ad esempio composto da 631 deputati, quindi 33 membri in più rispetto al numero base previsto dalla legge (598). Il nuovo Parlamento potrebbe avere un numero diverso di deputati, anche superiore.

Questa regola che impone la presenza in Parlamento dei candidati eletti direttamente dai cittadini potrebbe però determinare un’alterazione della proporzionalità della rappresentanza: per ovviare a queste distorsioni e mantenere fermo il principio proporzionale del sistema, sono previsti meccanismi correttivi dei “mandati in eccedenza”, disciplinati in maniera specifica nella legge elettorale (Bundeswahlgesetz).

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